Autotrasporto - Conducenti Professionali

CAPO II
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE

Art. 50.

(Certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di
assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per chi
esercita attivita' di autotrasporto)

1. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di trasporto su
strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E,
l'interessato deve produrre apposita certificazione con cui si
esclude che faccia abuso di sostanze alcoliche ovvero uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope.
2. Con decreto del Ministro della salute da adottare, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
antidroga, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le caratteristiche della certificazione
di cui al comma 1, sono individuati i soggetti competenti a
rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio.
3. Le spese connesse al rilascio della certificazione di cui al
comma 1 sono a carico dei soggetti che la richiedono. Le
amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attivita'
previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


CAPO II
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE

Art. 51.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, in
materia di responsabilita' del vettore, del committente, del
caricatore e del proprietario della merce, di documenti di trasporto
e di rilascio della patente di guida per l'esercizio di attivita' di
autotrasportatore)

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Quando dalla violazione di disposizioni del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, derivino la morte di persone o
lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata
commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali e' richiesta la
patente di guida di categoria C o C+E, e' disposta la verifica,
presso il vettore, il committente, nonche' il caricatore e il
proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle
norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal
presente articolo e dall'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni»;
b) al comma 6 dell'articolo 7-bis e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni»;
c) all'articolo 22, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. In deroga ai criteri di propedeuticita' di cui all'articolo
116, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, puo'
conseguire la patente di guida corrispondente alle categorie della
patente estera posseduta il conducente titolare di patente di guida
rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le condizioni di
reciprocita' richiestedall'articolo 136, comma 2, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, dipendente di un'impresa di
autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e titolare di
carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera
esibizione della patente di guida posseduta, il quale ha stabilito la
propria residenza in Italia da oltre un anno. All'atto del rilascio
della patente, al titolare e' rilasciato anche un duplicato della
carta di qualificazione del conducente con scadenza di validita'
coincidente con quella della carta di qualificazione duplicata. Le
medesime disposizioni si applicano anche qualora il dipendente di
un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e
titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in
Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, sia
titolare di una patente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione
europea, su conversione di patente rilasciata da Stato terzo con il
quale non sussistono le condizioni di reciprocita' richieste
dall'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992,
che scada di validita'».


Note all'articolo 51
Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo n. 21 novembre 2005, n. 286, come modificato
dalla presente legge:
"7.Responsabilita' del vettore, del committente del
caricatore e del proprietario della merce.
1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto di merci
su strada, il vettore e' tenuto al rispetto delle
disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela
della sicurezza della circolazione stradale e della
sicurezza sociale, e risponde della violazione di tali
disposizioni.
2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 26, commi 1 e 3, della legge 6 giugno
1974, n. 298, e successive modificazioni, nei confronti dei
soggetti che esercitano abusivamente l'attivita' di
autotrasporto, le sanzioni di cui all'articolo 26, comma 2,
della legge 6 giugno 1974, n. 298, si applicano al
committente, al caricatore ed al proprietario della merce
che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non
sia provvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che
operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti,
oppure ad un vettore straniero che non sia in possesso di
idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare nel territorio
italiano la prestazione di trasporto eseguita. Alla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della confisca delle merci trasportate, ai sensi
dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Gli organi di polizia stradale di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, procedono al sequestro
della merce trasportata, ai sensi dell'articolo 19 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
3. In presenza di un contratto di trasporto di merci su
strada stipulato in forma scritta, laddove il conducente
del veicolo con il quale e' stato effettuato il trasporto
abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione
stradale, di cui al comma 6, il vettore, il committente,
nonche' il caricatore ed il proprietario delle merci
oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al
conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono
obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi
dell'articolo 197 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, qualora le modalita' di
esecuzione della prestazione, previste nella documentazione
contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da
parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della
circolazione stradale violate, e la loro responsabilita',
nei limiti e con le modalita' fissati dal presente decreto
legislativo, sia accertata dagli organi preposti
all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285. Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i
comportamenti diretti a far gravare sul vettore le
conseguenze economiche delle sanzioni applicate al
committente, al caricatore ed al proprietario della merce
in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza
della circolazione.
4. Quando il contratto di trasporto non sia stato
stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un
accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo
5, in caso di accertato superamento, da parte del
conducente del veicolo con cui e' stato effettuato il
trasporto, dei limiti di velocita' di cui all'articolo 142
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, o di mancata osservanza dei tempi
di guida e di riposo di cui all'articolo 174 dello stesso
decreto legislativo, a richiesta degli organi di polizia
stradale che hanno accertato le violazioni, il committente,
o, in mancanza, il vettore, sono tenuti a produrre la
documentazione dalla quale risulti la compatibilita' delle
istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito alla
esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il
rispetto della disposizione di cui e' stata accertata la
violazione. Qualora non venga fornita tale documentazione,
il vettore ed il committente sono sempre obbligati in
concorso con l'autore della violazione.
5. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza
sociale, quando il contratto di trasporto non sia stato
stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un
accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo
5, il committente e' tenuto ad acquisire la fotocopia della
carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto e la
dichiarazione, sottoscritta dal vettore, circa la
regolarita' dell'iscrizione all'Albo nazionale degli
autotrasportatori, nonche' dell'esercizio dell'attivita' di
autotrasporto e degli eventuali servizi accessori. Qualora
non sia stata acquisita tale documentazione, al committente
e' sempre applicata la sanzione amministrativa pecuniaria
di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974,
n. 298, e successive modificazioni.
6. Ai fini dell'accertamento della responsabilita' di cui
ai commi da 1 a 5, sono rilevanti le violazioni delle
seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, inerenti la
sicurezza della circolazione:
a) articolo 61 (sagoma limite);
b) articolo 62 (massa limite);
c) articolo 142 (limiti di velocita');
d) articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli);
e) articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e
sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al
comma 9 dello stesso articolo;
f) articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli
adibiti al trasporto di persone e cose).
7. Il caricatore e' in ogni caso responsabile laddove
venga accertata la violazione delle norme in materia di
massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, e di quelle relative alla corretta
sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati
articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo.
7-bis. Quando dalla violazione di disposizioni del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, derivino la
morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e
la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei
veicoli per i quali e' richiesta la patente di guida di
categoria C o C+E, e' disposta la verifica, presso il
vettore, il committente, nonche' il caricatore e il
proprietario della merce oggetto del trasporto, del
rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione
stradale previste dal presente articolo e dall'articolo
83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni.".
-Si riporta di seguito il testo dell'articolo 83 bis del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
Art. 83-bis. Tutela della sicurezza stradale e della
regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per
conto di terzi
1. l'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto di cui
all' articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286, sulla base di un'adeguata indagine a campione e
tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal
Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del
gasolio per autotrazione, determina mensilmente il costo
medio del carburante per chilometro di percorrenza, con
riferimento alle diverse tipologie di veicoli, e la
relativa incidenza.
2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie
dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno dei mesi di
giugno e dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei
costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto
di terzi rappresentata dai costi del carburante.
3. Le disposizioni dei commi da 4 a 11 del presente
articolo sono volte a disciplinare i meccanismi di
adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente per i
costi del carburante sostenuti dal vettore e sono
sottoposte a verifica con riferimento all'impatto sul
mercato, dopo un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in
forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, anche in attuazione
di accordi volontari di settore stipulati nel rispetto
della disciplina comunitaria della concorrenza, prezzi e
condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle
parti. Il contratto scritto, ovvero la fattura emessa dal
vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli
fini civilistici e amministrativi, la parte del
corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo
del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle
prestazioni contrattuali.
5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto
prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale
eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo
corrispondente al costo del carburante sostenuto dal
vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali,
cosi' come gia' individuata nel contratto o nelle fatture
emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal
vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, e' adeguata
sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del
gasolio da autotrazione accertato ai sensi del comma 1,
laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore
preso a riferimento al momento della sottoscrizione del
contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato.
6. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada
non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell' articolo
6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la
fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini
civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo
dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante
sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni
contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto
dell'ammontare del costo chilometrico determinato, per la
classe cui appartiene il veicolo utilizzato per il
trasporto, ai sensi del comma 1, nel mese precedente a
quello dell'esecuzione del trasporto, per il numero di
chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella
fattura.
7. La parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa
da quella di cui al comma 6, deve corrispondere a una quota
dello stesso corrispettivo che, fermo restando quanto
dovuto dal mittente a fronte del costo del carburante, sia
almeno pari a quella identificata come corrispondente a
costi diversi dai costi del carburante nel provvedimento di
cui al comma 2.
8. Laddove la parte del corrispettivo dovuto al vettore,
diversa da quella di cui al comma 6, risulti indicata in un
importo inferiore a quello indicato al comma 7, il vettore
puo' chiedere al mittente il pagamento della differenza.
Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non
sia stato stipulato in forma scritta, l'azione del vettore
si prescrive decorsi cinque anni dal giorno del
completamento della prestazione di trasporto.
9. Se il committente non provvede al pagamento entro i
quindici giorni successivi, il vettore puo' proporre, entro
i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda
d'ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice
competente, ai sensi dell'articolo 638 del codice di
procedura civile, producendo la documentazione relativa
alla propria iscrizione all'albo degli autotrasportatori di
cose per conto di terzi, la carta di circolazione del
veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto, la
fattura per i corrispettivi inerenti alla prestazione di
trasporto, la documentazione relativa all'avvenuto
pagamento dell'importo indicato e i calcoli con cui viene
determinato l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai
sensi dei commi 7 e 8. ll giudice, verificata la
regolarita' della documentazione e la correttezza dei
calcoli prodotti, ingiunge al committente, con decreto
motivato, ai sensi dell'articolo 641 del codice di
procedura civile, di pagare l'importo dovuto al vettore
senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del
decreto ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura
civile e fissando il termine entro cui puo' essere fatta
opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro
IV, titolo I, capo I, del medesimo codice.
10. Fino a quando non saranno disponibili le
determinazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti elabora, con riferimento
alle diverse tipologie di veicoli e alla percorrenza
chilometrica, gli indici sul costo del carburante per
chilometro e sulle relative quote di incidenza sulla base
dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del
Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del
gasolio per autotrazione, sentite le associazioni di
categoria piu' rappresentative dei vettori e quelle della
committenza.
11. Le disposizioni dei commi da 3 a 10 del presente
articolo trovano applicazione con riferimento alle
variazioni intervenute nel costo del gasolio a decorrere
dal 1° gennaio 2009 o dall'ultimo adeguamento effettuato a
partire da tale data.
12. ll termine di pagamento del corrispettivo relativo ai
contratti di trasporto di merci su strada, nei quali siano
parte i soggetti che svolgono professionalmente operazioni
di trasporto, e' fissato in trenta giorni dalla data di
emissione della fattura da parte del creditore, salvo
diversa pattuizione scritta fra le parti, in applicazione
del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al
comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli
interessi moratori di cui all' articolo 5 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
14. Ferme restando le sanzioni previste dall' articolo 26
della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive
modificazioni, e dall' articolo 7 del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione
delle norme di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 consegue la
sanzione dell'esclusione fino a sei mesi dalla procedura
per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e
servizi, nonche' la sanzione dell'esclusione per un periodo
di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali
di ogni tipo previsti dalla legge.
15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono applicate
dall'autorita' competente, individuata con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo
economico
16. Non si da' luogo all'applicazione delle sanzioni
introdotte dal comma 14 nel caso in cui le parti abbiano
stipulato un contratto di trasporto conforme a un accordo
volontario concluso, tra la maggioranza delle
organizzazioni associative dei vettori e degli utenti dei
servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale
per l'autotrasporto e per la logistica, per disciplinare lo
svolgimento dei servizi di trasporto in uno specifico
settore merceologico.
17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle
disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di
tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e
uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e
l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti
non possono essere subordinati alla chiusura di impianti
esistenti ne' al rispetto di vincoli, con finalita'
commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze
minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici
minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi
circa la possibilita' di offrire, nel medesimo impianto o
nella stessa area, attivita' e servizi integrativi.
18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono
principi generali in materia di tutela della concorrenza e
livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'
articolo 117 della Costituzione.
19. All' articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «iscritto
al relativo albo professionale» sono sostituite dalle
seguenti: «abilitato ai sensi delle specifiche normative
vigenti nei Paesi dell'Unione europea».
20. All' articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, le parole: «e a fronte della chiusura
di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo»
sono soppresse.
21. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'ambito dei propri poteri di programmazione
del territorio, promuovono il miglioramento della rete
distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti
ecocompatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza
e qualita' del servizio per i cittadini, nel rispetto dei
principi di non discriminazione previsti dal comma 17 e
della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di
sicurezza.
22. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, determina
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto i criteri di
vettoriamento del gas per autotrazione attraverso le reti
di trasporto e distribuzione del gas naturale.
23. Le somme disponibili per il proseguimento degli
interventi a favore dell'autotrasporto sul fondo di cui
all' articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, al netto delle misure previste dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
2007, n. 273, sono destinate, in via prioritaria e per gli
importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28 del presente
articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di
esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con
particolare riferimento al limite di esenzione contributiva
e fiscale delle indennita' di trasferta e
all'imponibilita', ai fini del reddito da lavoro
dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le
prestazioni di lavoro straordinario, nonche' a incentivi
per la formazione professionale e per processi di
aggregazione imprenditoriale.
24. (soppresso)
25. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, e' fissata
la percentuale delle somme percepite nel 2008 relative alle
prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive
modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai prestatori
di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese
autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre
alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e
contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta
sostitutiva di cui all' articolo 2 del decreto-legge 27
maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo
precedente rilevano nella loro interezza.
26. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di
euro, e' riconosciuto un credito di imposta corrispondente
a quota parte dell'importo pagato quale tassa
automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo, di
massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate,
posseduto e utilizzato per la predetta attivita'. La misura
del credito di imposta deve essere determinata in modo tale
che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a
11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del
credito spettante per i veicoli di massa massima
complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. ll credito
di imposta e' usufruibile in compensazione ai sensi dell'
articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, non e' rimborsabile, non
concorre alla formazione del valore della produzione netta
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, ne' dell'imponibile agli effetti
delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni .
27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei
limiti di spesa indicati nei commi 24, 25 e 26, con
provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e,
limitatamente a quanto previsto dal comma 25, di concerto
con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sono stabiliti la quota di indennita' non
imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la
percentuale delle somme per lavoro straordinario non
imponibile e la misura del credito di imposta, previsti dai
medesimi commi, nonche' le eventuali disposizioni
applicative necessarie per assicurare il rispetto dei
limiti di spesa di cui al comma 29 .
28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e
alla formazione professionale sono destinate risorse
rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di
euro. Con regolamenti governativi, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono disciplinate le
modalita' di erogazione delle risorse di cui al presente
comma .
29. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 24,
25, 26 e 28, pari a complessivi 116 milioni di euro, di cui
106,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni di euro
per l'anno 2009, si fa fronte con le risorse disponibili
sul fondo di cui al comma 918 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
30. Le misure previste dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273,
sono estese all'anno 2009, nell'ambito degli interventi
consentiti in attuazione dell'articolo 9 del presente
decreto, previa autorizzazione della Commissione europea.
31. ll Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
individua, tra le misure del presente articolo, quelle
relativamente alle quali occorre la previa verifica della
compatibilita' con la disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato, ai sensi dell' articolo 87 del Trattato che
istituisce la Comunita' europea.
- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis del decreto
legislativo n. 21 novembre 2005, n. 286, come modificato
dalla presente legge:
"7-bis. Istituzione della scheda di trasporto.
1. Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza
stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio
dell'attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi
in ambito nazionale, e' istituito un documento, denominato:
«scheda di trasporto», da compilare a cura del committente
e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attivita',
a cura del vettore. La scheda di trasporto puo' essere
sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di
cui all'articolo 6, o da altra documentazione equivalente,
che contenga le indicazioni di cui al comma 3. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano al
trasporto di merci a collettame, cosi' come definito dal
decreto ministeriale di cui al comma 3.
2. La scheda di trasporto costituisce documentazione
idonea ai fini della procedura di accertamento della
responsabilita' di cui all'articolo 8.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il
contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono
figurare le indicazioni relative al vettore, al
committente, al caricatore ed al proprietario della merce
nei casi indicati dal decreto stesso, cosi' come definiti
all'articolo 2, comma 1, nonche' quelle relative alla
tipologia ed al peso della merce trasportata ed ai luoghi
di carico e scarico della stessa. Lo stesso decreto
individua le categorie di trasporto di merci a collettame,
ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle disposizioni
di cui al presente articolo, nonche' i documenti di
trasporto previsti dalle norme comunitarie, dagli accordi o
dalle convenzioni internazionali, o da altra norma
nazionale in materia di autotrasporto di merci, da
considerarsi equipollenti alla scheda di trasporto.
4. Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda
di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto
o non veritiero, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 600 euro a 1.800
euro.
5. Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non
porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in
alternativa, copia del contratto in forma scritta, od altra
documentazione equivalente, ai sensi del comma 1, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di
una somma da 40 euro a 120 euro. All'atto dell'accertamento
della violazione, e' sempre disposto il fermo
amministrativo del veicolo, che verra' restituito al
conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a
persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata
esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto
redatto in forma scritta, od altra documentazione
equivalente. La scheda di trasporto ovvero, in alternativa,
il contratto in forma scritta, od altra documentazione
equivalente deve essere esibita entro il termine di
quindici giorni successivi all'accertamento della
violazione. In caso di mancata esibizione, l'ufficio dal
quale dipende l'organo accertatore, provvede
all'applicazione della sanzione di cui al comma 4, con
decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno
successivo a quello stabilito per la presentazione dei
documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 214
e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni.
6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche
ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri
che non compilano, o non compilano correttamente, ovvero
non portano a bordo del veicolo i documenti equipollenti di
trasporto di cui al comma 3. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni.".
- Si riporta il testo dell'articolo 22 del decreto
legislativo n. 21 novembre 2005, n. 286, come modificato
dalla presente legge:
"22. Codice comunitario.
1. La carta di qualificazione del conducente rilasciata
dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e'
conforme al modello previsto dall'allegato II.
2. In corrispondenza della categoria di patente di guida
«C», ovvero «C+E» se posseduta dal conducente, deve essere
indicato il codice comunitario armonizzato 95, se il
conducente ha conseguito la carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di cose e la data di scadenza
di validita' della carta.
3. In corrispondenza della categoria di patente di guida
«D», ovvero «D+E» se posseduta dal conducente, deve essere
indicato il codice comunitario armonizzato «95», se il
conducente ha conseguito la carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di persone e la data di
scadenza di validita' della carta.
4. L'Italia riconosce la carta di qualificazione del
conducente rilasciata dagli altri Stati membri del-l'Unione
europea o dello Spazio economico europeo.
5. Il rilascio della carta di qualificazione del
conducente e' subordinata al possesso della patente di
guida in corso di validita'.
6. I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente
all'Unione europea o allo Spazio economico europeo,
dipendenti di un'impresa di autotrasporto stabilita in uno
Stato membro diverso dall'Italia, possono guidare veicoli
adibiti al trasporto di merci, comprovando la propria
qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione
del conducente con:
a) il codice comunitario armonizzato «95» riportato sulla
patente di guida;
b) l'attestato di conducente di cui al regolamento (CE)
n. 484/2002 del 1° marzo 2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio.
7. I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente
all'Unione europea o allo Spazio economico europeo,
dipendenti di un'impresa di autotrasporto stabilita in uno
Stato membro diverso dall'Italia, possono guidare veicoli
adibiti al trasporto di passeggeri comprovando la propria
qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione
del conducente, con il codice comunitario armonizzato «95»
riportato sulla patente di guida.
7-bis. In deroga ai criteri di propedeuticita' di cui
all'articolo 116, comma 6, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, puo' conseguire la patente di guida
corrispondente alle categorie della patente estera
posseduta il conducente titolare di patente di guida
rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le
condizioni di reciprocita' richieste dall'articolo 136,
comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992,
dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o cose
avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione
del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione
della patente di guida posseduta, il quale ha stabilito la
propria residenza in Italia da oltre un anno. All'atto del
rilascio della patente, al titolare e' rilasciato anche un
duplicato della carta di qualificazione del conducente con
scadenza di validita' coincidente con quella della carta di
qualificazione duplicata. Le medesime disposizioni si
applicano anche qualora il dipendente di un'impresa di
autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e
titolare di carta di qualificazione del conducente
rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di
guida posseduta, sia titolare di una patente rilasciata da
uno Stato membro dell'Unione europea, su conversione di
patente rilasciata da Stato terzo con il quale non
sussistono le condizioni di reciprocita' richieste
dall'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo n. 285
del 1992, che scada di validita'.".